Agevolazioni Fiscali Condizionatori Climatizzatori
AGEVOLAZIONI AL 36%.
Prorogate sino al 31 dicembre 2010 le detrazioni fiscali previste per l’installazione di nuovi condizionatori in pompa di calore.Le
agevolazioni fiscali
per ristrutturazioni previste negli interventi di recupero del patrimonio edilizio (vedi articolo 1 della legge n. 449 del 1997 via via prorogata con successive disposizioni normative), stabiliscono che installando unapompa di calore
è possibile recuperare il 36% del costo totale dell’impianto attraverso ledetrazioni fiscali
nella denuncia dei redditi.Perchè questo avvenga è obbligatorio evidenziare in fattura il costo della manodopera.
Beneficiari delle
detrazioni al 36%
per spese di ristrutturazione sostenute entro il 31 dicembre 2010 sono:- proprietari e loro familiari conviventi;
- titolari di diritti reali (nuda proprietà, uso, usufrutto, abitazione);
- inquilini e comodatari (persone che usano gratuitamente la casa);
- futuri acquirenti di un immobile con compromesso registrato;
- soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa;
- soci di s.s, s.a.s. e s.n.c. (società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo), nonché di imprese familiari.
Queste le operazioni da effettuare per usufruire delle AGEVOLAZIONI al 36%:
1) munirsi del modulo "Comunicazione per la Detrazione del 36% ai fini Irpef" (disponibile nella versione aggiornata sul sito www.agenziaentrate.gov.it);
2) produrre:
- se proprietario, le copie delle ricevute ICI (se dovuta) dal 1997 in poi;
- se inquilino, copia del contratto d'affitto regolarmente registrato e dichiarazione di consenso all'installazione del possessore;
4) NON è obbligatorio allegare la dichiarazione di inizio attività (DIA) quando l'intervento rientra tra quelli per i quali la normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo(questo secondo quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate);
5) NON è necessario fare la comunicazione alla ASL;
6) di comune accordo con il venditore/installatore, che deve essere un'azienda in perfetta regola (operai a posto, contributi a posto, ecc..., pena la decadenza dell'agevolazione), identificare la data di inizio lavori (che deve naturalmente essere successiva alla data di spedizione della Comunicazione);
7) il modulo debitamente compilato, datato e firmato, assieme alla documentazione da allegare, deve essere spedito, prima dell'acquisto, con raccomandata senza avviso di ritorno (conservandone la ricevuta) in una busta che possa contenere il tutto senza piegare le pagine, al seguente indirizzo valido per tutta Italia:
Agenzia Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via RIOSPARTO, 21 - 65100 PESCARA (PE);
8) inviata la Comunicazione di inizio lavori, effettuare l'installazione nella data stabilita e farsi rilasciare la fattura;9) saldare la fattura obbligatoriamente attraverso bonifico bancario da cui risultino:
- l'intestazione e la partita Iva dell'azienda beneficiaria del bonifico;
- il proprio nome e cognome e codice fiscale;
- la causale del versamento e cioè "BONIFICO AI SENSI DELLA LEGGE N°449/97";
- nel caso non ci fosse l'apposito stampato, effettuare un normale bonifico a favore della ditta installatrice indicando nelle note tutti i dati possibili.
N.B.2: per qualsiasi chiarimento e/o aggiornamento in merito a quanto sopra riportato, rivolgersi all'ufficio incaricato alla ricezione del modulo citato, ovvero il Centro Operativo di Pescara.
AGEVOLAZIONI AL 55%.
Il comma 344 della Legge Finanziaria stabilisce che per cui qualsiasi intervento, anche multiplo, che consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08 è possibile usufruire delledetrazioni del 55%
.Dal 2008 sono ammesse al beneficio, ai sensi del comma 347, anche le
POMPE DI CALORE
AD ALTA EFFICIENZA e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purchè rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall'allegato H del "decreto edifici" e purchè vadano a sostituire integralmente l’impianto di riscaldamento invernale esistente. Contestualmente alla sostituzione è richiesta la messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore.La documentazione necessaria è la seguente:
1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal decreto (documento SOLO da conservare);
2) attestato di certificazione (o qualificazione a seconda della Regione di appartenenza) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A, relativi all'immobile (la qualificazione va compilata a video e inviata all'ENEA);
3) scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E (da compilare a video e inviare all'ENEA).
Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. La compilazione e l'invio devono essere effettuati esclusivamente tramite la procedura telematica guidata presente sul sito dell’ENEA (www.finanziaria2010.enea.it/).
Non è previsto che l'ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Eventuali controlli saranno a cura dell'Agenzia delle Entrate. Prova dell'avvenuto invio è solo la ricevuta informatica con il codice CPID (Codice Personale IDentificativo) ritornata al mittente via e-mail.
Novità introdotte nel 2010.
La legge di conversione 28/1/09 n. 2 ha lasciato sostanzialmente invariata la normativa precedente, tanto che per chi ha completato e pagato i lavori nel 2008 non cambia assolutamente nulla. Per chi invece paga nel 2009 (o successivamente) i lavori effettuati, le uniche novità sono le seguenti, fermi restando gli altri adempimenti vigenti sinora:
- viene introdotto l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate per coloro che eseguono i lavori "a cavallo" tra un anno e l'altro (es. coloro che hanno iniziato i lavori nel 2009 e li concludono nel 2010 e contemporaneamente hanno effettuato almeno un pagamento nel 2009; per info dettagliate, cfr. Comunicazione dell'AdE alla pagina "Decreti e Normativa");
- per le spese sostenute a partire dal 2009, la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente, come in precedenza;
- l'ENEA sarà obbligata a fornire all'Agenzia delle Entrate i dati in proprio possesso.
ATTENZIONE: l’acquisto di
condizionatori in pompa di calore
dotati di tecnologia inverter NON rientra in quelli previsti dal "decreto edifici" che prevedono detrazioni al 55%.La presenza di un variatore di velocità potrebbe rientrare tra i benefici previsti dal "decreto motori" con detrazione fiscale al 20%. Facciamo notare che, per accedere alle detrazioni fiscali, la potenza elettrica dell'inverter deve essere uguale o superiore a 7,5 kW che difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso domestico (verificare sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica assorbita).
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Agevolazioni fiscali climatizzatori prorogate anche per il 2010
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nuovo climatizzatore in pompa di calore è possibile recuperare il 36% del costo totale dell'impianto
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